Regime degli Impatriati

Marzo 18, 2022
Federico Cocchi

L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 119 pubblicata in data 17 marzo 2022 torna ad occuparsi del regime speciale per i cd. "lavoratori impatriati" nella particolare ipotesi del rientro da distacco.
Il caso oggetto di interpello ha visto coinvolto un cittadino italiano, il quale, a seguito di assunzione veniva distaccato, in qualità di dirigente, all’estero e più precisamente a New York.
La società istante chiede di sapere se, in caso di rientro in Italia, il dirigente possa o meno beneficiare del favorevole regime attrattivo di cui all’art. 16, del D.lgs. n. 147 del 2015.
Gli Uffici, richiamando quanto già precisato nella Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 hanno nuovamente chiarito che “nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro (N.d.R. in Italia) il beneficio fiscale (…) non spetta, in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro”.
La Risposta si pone in continuità con quanto era già stato chiarito nella Risposta n. 42/2021, la quale, ancorché facesse riferimento ad un lavoratore distaccato presso una società del gruppo internazionale, con sede nella Repubblica Popolare Cinese, era addivenuta alle medesime conclusioni.
Viene quindi confermata la necessità che al lavoratore, rientrato in Italia, venga assegnato un nuovo ruolo aziendale con mansioni diverse da quelle precedenti facendo particolare attenzione acchè si verifichi quella “discontinuità” non solo formale rispetto alla precedente posizione lavorativa.

 

Risposta AdE n.119 del 17.03.2022

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