Esterovestizione societaria di società di diritto cinese

Settembre 11, 2022
Davide Greco

Commento alle ordinanze della Corte di Cassazione nn. 23150 e 23225 pubblicate in data 25 luglio 2022 e relative ad un caso di asserita esterovestizione di una società di diritto cinese

Non vi è necessaria coincidenza tra accertamento della residenza in Italia di una società ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR ed accertamento della cd. esterovestizione, trattandosi di concetti che possono, ma non debbono inevitabilmente presentarsi contemporaneamente in ogni fattispecie transnazionale. Con la conseguenza, quindi, che la verifica della residenza in Italia di una società, ai sensi del ridetto articolo 73, non richiede necessariamente l’imputazione alla contribuente, e l’accertamento, di una finalità elusiva volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe.

Questa, in sintesi, la conclusione raggiunta della Corte di Cassazione nelle ordinanze n. 23150 e n. 23225 del 25 luglio 2022 ove la Suprema Corte era stata chiamata a pronunciarsi in ordine all’asserita esterovestizione di una società di diritto cinese la quale, a giudizio dell’amministrazione finanziaria, si sarebbe dovuta considerare fiscalmente residente in Italia in virtù di due ordini di motivi giudicati prevalenti.

Commento alle ordinanze della Corte di Cassazione nn. 23150 e 23225 pubblicate in data 25 luglio 2022 e relative ad un caso di asserita esterovestizione di una società di diritto cinese

 

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