Riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie

Marzo 15, 2022
Federico Cocchi

Dopo la pubblicazione delle Risposte n. 73, 74, 75 e 76 del gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi di riporto delle perdite in un’operazione straordinaria.

Questa volta il focus è sulla scissione.

Gli Uffici, con Risposta n. 111 del 14 marzo 2022, dopo aver precisato che in materia di scissione la posizione della società beneficiaria deve essere equiparata a quella della società risultante dalla fusione (o incorporante) hanno chiarito che il rischio di elusione legato alla cd. “composizione intersoggettiva” delle perdite fiscale (fenomeno del commercio delle “bare fiscale”) sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione e non sia, quindi, una NewCo.

In quest’ultimo caso - ovvero qualora il patrimonio della beneficiaria provenga unicamente dalla scissa - precisano gli Uffici, la società beneficiaria “mantiene il diritto a riportare le perdite senza limiti, senza necessità di presentare interpello disapplicativo”.

Sul tema del commercio delle “bare fiscali” e delle limitazioni poste dal nostro ordinamento a tale fenomeno, segnaliamo anche la Risposta n. 39 del 20 gennaio 2022.

In tale caso gli Uffici precisarono come le limitazioni al riporto delle perdite previste dall’art. 84, co. 3 del TUIR debbano trovare applicazione anche nel caso di circolazione indiretta ovvero attraverso la cessione della società Holding che controlla la cd. bara.

 

Risposta AdE n.111 del 14.03.2022

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