Conferimento ex art. 175 e Scissione

Marzo 23, 2022
Federico Cocchi

L’Agenzia delle Entrate con Risposta ad interpello n. 152 del 23 marzo 2022 è stata chiamata a valutare la potenziale abusività di un’operazione di conferimento ex art. 175, del TUIR in favore di una #holding neo-costituta seguito da una scissione della società conferente. Scissione, giustificata dagli istanti, nella necessità di creare due rami distinti di governance al fine di dirimere i conflitti familiari ed agevolare un futuro passaggio generazionale.
Gli Uffici hanno chiarito che affinché non siano ravvisabili profili elusivi sarà necessario che la scissione non sia, di fatto, volta a “surrogare” lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale – imponibile ai sensi dell’art. 86, del TUIR – attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo, in modo indebito, del regime di neutralità fiscale.
Tradotto, secondo gli Uffici, condizione essenziale affinché l’operazione non sia considerata abusiva è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione e non quale operazione volta alla creazione di società “contenitore” che successivamente verranno cedute con l’effetto di far ritenere che l’esclusivo fine dell’operazione era quello di spostare la tassazione dai beni di primo grado a quelli di secondo grado (i.e. le partecipazioni) soggetti a un più benevolo regime impositivo.
Da ultimo, è stato chiarito che la circostanza che la scissione parziale sia stata preceduta da un ‘operazione di conferimento a realizzo controllato non determina alcun vantaggio fiscale indebito, dal momento che per effetto delle già menzionate operazioni non si è verificata né la sottrazione dei beni al regime di impresa né un salto d’imposta.

 
Risposta AdE n.152 del 23.03.2022

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