Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Luglio 23, 2021
Federico Cocchi

Con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 2017) è stato riformato il settore Non Profit con lo scopo di uniformare le regole di funzionamento e di pubblicità del comparto.

Precedentemente ogni settore di attività prevedeva un registro specifico gestito da enti differenti ed era governato da normative frammentate e stratificate nel tempo. Questo ha sempre reso particolarmente complessa l’attività di analisi per la scelta della forma giuridica più adatta agli scopi che si intendevano perseguire.

Il nuovo registro sostituirà gli attuali registri di settore previsti per le per associazioni di promozione sociale, per le organizzazioni di volontariato e per le ONLUS, creando un sistema nazionale di centralizzato di controllo.

Sarà così possibile una vera e propria gestione coerente ed unitaria degli adempimenti per ciò che riguarda tutte le strutture associative raggruppati nella definizione cumulativa di Enti del Terzo Settore (ETS).

RUNTS

Possono accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) tutti gli enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il registro è suddiviso in 7 sezioni destinate a specifiche forme aggregative come definite dal Codice del Terzo Settore.

In particolare:

1. Organizzazioni di volontariato (ODV) (artt.32 a 34 del Codice);

2. Associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e 36 del Codice);

3. Enti filantropici (artt.37 a 39 del Codice);

4. Imprese sociali, comprese le cooperative sociali;

5. Reti associative (41 del Codice);

6. Società di mutuo soccorso, (artt. da 42 a 44 del Codice);

7. Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti gli enti che presentano le caratteristiche di cui all’art .4 del Codice del Terzo settore, diversi da quelli elencati nelle lettere precedenti.

La competenza in relazione alla generalità degli enti spetterà agli Uffici regionali o provinciali sul cui territorio l’ente ha sede legale; fanno eccezione le reti associative, per le quali sarà sempre competente l’Ufficio statale del RUNTS, anche qualora la rete sia iscritta ad un’altra sezione del registro (si ricorda che le reti associative sono infatti gli unici enti a poter essere iscritti contemporaneamente in due o più sezioni), e le imprese sociali, la cui competenza spetta come detto al Registro imprese.

L’iscrizione nel RUNTS avrà effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di ETS in generale, così come delle qualifiche particolari di organizzazione di volontariato (ODV), associazione di promozione sociale (APS), ente filantropico, società di mutuo soccorso, rete associativa e rete associativa nazionale.

L’iscrizione al RUNTS avrà anche effetto costitutivo garantendo all’ente la personalità giuridica ed è, infine, presupposto necessario per l’ottenimento dei benefici fiscali che saranno previsti per gli Enti del Terzo Settore.

ONLUS

Diversamente dagli altri ETS per cui il passaggio al RUNTS è previsto in automatico da rispettivi registri alla sola condizione che aggiornino lo statuto e siano adeguati al nuovo Codice del Terzo Settore, per le ONLUS è richiesto un atto volontario di iscrizione nel nuovo registro unico.

L’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti nell’anagrafe ONLUS relativi al giorno precedente il giorno di operatività del RUNTS e comunicherà i dati degli enti iscritti.

Ciascuna ONLUS successivamente all’inserimento nel sito dell’agenzia e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali, presenterà la domanda per l’iscrizione al RUNTS evidenziando la sezione in cui vuole essere iscritta. Tali enti, infatti, non possono essere automaticamente iscritti nel nuovo registro potendo trovare collocazione in più sezioni. È tuttavia previsto che gli ETS non possano essere iscritti a più sezioni contemporaneamente.

Dovranno quindi effettuare una scelta sulla base delle caratteristiche specifiche del proprio statuto e delle finalità prescelte.

Il diverso percorso richiesto alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale deriva, inoltre, dalla necessità di garantire gli attuali vantaggi fiscali previsti per gli iscritti nel registro delle ONLUS che decadranno nell’esercizio successivo all’autorizzazione della Commissione Europea sulle norme fiscali del Codice del Terzo Settore.

Tale nuovo regime a tutt’oggi non è stato chiarito e gli enti iscritti nel registro continuano ad applicare la disciplina del D.Lgs n. 460/1997.

Imprese Sociali

A differenza degli altri ETS le Imprese sociali non sono governate dal Codice del Terzo Settore bensì da un apposito decreto (D.Lgs. 112 del 2017).

Si tratta di enti costituiti anche in forma di società e che perseguono finalità non lucrative attraverso percorsi simili a quelli degli enti commerciali ma con una destinazione di utilità sociale tipica del Non Profit.

L’Impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale e cioè una di quelle inserite nell’elenco tassativamente previsto dalla normativa, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *