SUCCESSIONE TRANSFRONTALIERA - IL REGOLAMENTO EUROPEO 650/2012

Luglio 23, 2021
Federico Cocchi

Il Regolamento n. 650 è stato approvato dal Consiglio Europeo il 4 luglio 2012 ma è diventato efficace per tutti gli stati membri solamente nel 2015.

Il Regolamento si pone come obiettivo il superamento delle differenti norme di diritto internazionale privato in tema di successioni dei singoli paesi comunitari dettando regole uniformi immediatamente applicabili all’interno di tutto lo spazio giuridico europeo.

È stato, infatti, sottoscritto da tutti i paesi della Comunità Europea con la sola eccezione della Danimarca, del Regno Unito e dell’Irlanda, e si applica a tutte le successioni apertesi a partire dal 17 agosto 2015.

Il Regolamento si applica ai cittadini residenti in uno stato membro della Comunità indipendentemente dalla loro cittadinanza e vincola tutti gli stati aderenti al riconoscimento delle scelte operate dai singoli in tema di luogo di residenza abituale.

Le regole unitarie garantiscono una maggiore certezza e semplicità nell’identificazione della competenza giurisdizionale (forum) e della legge applicabile (ius) alle successioni transnazionali. Nonché al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie, alla accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e, infine, alla creazione di un certificato successorio europeo.

La principale novità introdotta dal Regolamento consiste nella ricerca del Principio Unitario della successione che scaturisce dalla scelta comune e condivisa del Criterio Unico per l’identificazione della normativa applicabile.

Il Criterio Unico è stato identificato per tutti gli stati membri nella Residenza.

Contrariamente alle precedenti norme di diritto internazionale privato, che si basavano sul criterio della cittadinanza per dirimere le controversie territoriali, il legislatore europeo ha preferito scegliere il criterio della Residenza quale parametro per identificare Forum e Ius applicabili.

Questo in relazione ad una crescente mobilità delle persone ed alla conseguente obsolescenza del criterio statico della nazionalità a favore di un più attuale e dinamico richiamo all’autodeterminazione delle persone in tema di scelta del luogo in cui incardinare la propria esistenza.

La visione rigida e deterministica della nazionalità viene soppiantata da una più attuale connessa alla libertà di circolazione garantita ad ogni cittadino nella Comunità Europea.

Il Regolamento non fornisce una definizione precisa del concetto di Residenza che viene derivata non dai soli aspetti giuridico-burocratici dell’iscrizione anagrafica bensì da una “valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso”.

Si dovrà quindi valutare caso per caso il luogo ove ha trascorso la maggior parte del proprio tempo in prossimità del momento della morte, il luogo di permanenza stabilito, dov’è maggiormente radicato il centro dei suoi interessi, dei suoi rapporti, dei suoi beni o addirittura dove sono presenti i suoi principali creditori o eredi.

In questo il Regolamento esplicitamente propende per il principio unitario di Residenza (e di successione) in modo da evitare scissioni che allontanino e separino il luogo di competenza giurisdizionale (forum) dalla legge applicabile (ius) e dal territorio in cui sono presenti i beni da trasferire, semplificando ed accorciando le controversie transnazionali in materia successoria.

Il Regolamento disciplina questioni pratiche come l’individuazione dei beneficiari e delle rispettive quote, la loro capacità di succedere al de cuius, i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli amministratori dell’eredità e la responsabilità per i debiti ereditari.

Non si applica, invece:

  • agli aspetti fiscali (imposte ed aliquote di successione, franchigie e quantificazione delle basi imponibili, etc.),
  • ai diritti amministrativi (status delle persone, rapporti famigliari, capacità di agire, scomparsa o morte presunta, etc.)
  • alle questioni connesse con gli aspetti societari o di Trust (in relazione al termine associativo,
  • alla liquidazione o al diritto di subentro dei soci).

PATTI SUCCESSORI

Anche se vietati in diversi stati dell’unione, come ad esempio l’Italia, sono espressamente previsti dal Regolamento Europeo.

I patti successori sono considerati validi se contratti tra due o più soggetti di cui almeno uno aveva le condizioni per stipularli validamente e cioè era residente (o cittadino) in un paese che li accetti e li riconosca.

I contraenti dovranno espressamente prevedere che i patti da loro stipulati siano sottoposti a tale giurisdizione:

in mancanza saranno ritenuti validi solamente nel caso siano ammessi da tutte le giurisdizioni di ciascun partecipante.

Le condizioni di validità devono essere valutate al momento della conclusione del patto e non al momento dell’apertura della successione. È quindi possibile che siano considerati validi patti tra soggetti che si sono successivamente trasferiti in un paese ove sono invece vietati.

PROFESSIO IURIS

Il Regolamento prevede il criterio della Residenza Abituale come prioritario, ma non esclude la possibilità di scegliere tra alcune alternative, se ve ne sono le condizioni.

In particolare, ogni cittadino può liberamente rinunciare a sottoporre la propria successione alle norme identificate dal principio della Residenza preferendo quello dalla propria Cittadinanza.

In caso di cittadinanza multipla, potrà scegliere quale preferire.

Resterà, quindi, ininfluente ai fini della scelta del legge applicabile alla sua successione, il luogo ove abbia stabilito il centro dei propri interessi o la propria dimora abituale e tutto verrà riferito alla normativa del suo paese natale.

La scelta di legge deve necessariamente riguardare l’intera successione, non è quindi ammessa una scelta parziale o una scissione tra più ordinamenti.

La Professio Iuris deve essere fatta seguendo le formalità previste dalla stessa legge scelta e, in caso di necessità, può essere dedotta dalle clausole di una disposizione a causa di morte, dalle quali risulti in modo inequivocabile la volontà del de cuius di assoggettare la successione alla propria legge nazionale.

CSE - CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

Il Regolamento introduce il Certificato Successorio Europe – CSE - con il compito di documentare e garantire gli elementi principali della successione anche negli altri stati dell’Unione senza necessità di dover fornire ulteriore documentazione.

In particolare, grazie al CSE, sarà possibile dimostrare la propria qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o di soggetto legittimato ad amministrare i beni del de cuius.

Sono, altresì, indicate le quote di eredità spettanti al richiedente ovvero l’attribuzione di particolari beni o diritti in modo che ciascun soggetto possa far valere la propria qualità o esercitare i propri diritti, poteri o facoltà in ciascuno stato membro.

In Italia il compito di emettere il Certificato spetta ad un notaio su richiesta degli interessati.

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