Ordine di distribuzione delle riserve di utili

Marzo 30, 2022
Federico Cocchi

L’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 163 del 30 marzo 2022 ha offerto importanti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del regime transitorio introdotto dalla legge n. 205 del 2017 in materia di tassazione di dividendi percepiti da persone fisiche.
In particolare, è stato offerto un chiarimento su come interpretare la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili stratificate fino al 31 dicembre 2017.

Gli Uffici, dopo aver offerto una chiara panoramica di quale fosse il regime fiscale – ante riforma - applicabile alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate hanno concluso che:
“la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 sia applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili anche nei casi in cui l’applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”.

Tale conclusione, sempre secondo gli Uffici, viene giustificata sostenendo che “utilizzare la presunzione in argomento soltanto con riferimento alle partecipazioni che potrebbero usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso non sembra coerente con le finalità delle disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali (N.d.R. trattasi dei decreti succedutisi tra il 2007 ed il 2017 che andarono a modificare la percentuale di partecipazione dei dividendi alla base imponibile facendola salire dal 40 % al 58,14 passando per il 49,72 %) che mirano a conservare il trattamento precedente alla loro emanazione solo agli utili che sono stati prodotti nella vigenza del precedente regime impositivo. A questo fine è stata stabilita una presunzione che opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione ai percettori”.

Risposta AdE n.163 del 30.03.2022

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