passaggio generazionale in esenzione di imposta

Maggio 18, 2022
Davide Greco

Su ItaliaOggi l'analisi della Risposta ad Interpello n.262 del 13 maggio 2022 in materia di passaggio generazionale.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata a giudicare della possibile applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS ad un passaggio generazionale di una partecipazione detenuta in una costituenda holding familiare (in forma di società a responsabilità limitata) composta da quote caratterizzate da diritti diversi tra loro e /o da mancanza di diritto di voto.

Interessanti le conclusioni raggiunte e fondate su tre capisaldi.

1. in caso di trasferimento di partecipazioni sociali, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consenta ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo ai sensi dell’articolo 2350, comma 1, del codice civile;

2. la nozione di controllo di diritto si realizza quando un soggetto “dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”;

3. le singole “categorie di quote fornite di diritti diversi” non costituiscono una “frazione” di una partecipazione unitaria, bensì rappresentano ciascuna una quota di partecipazione del socio che la detiene, alla quale conseguono diritti diversi (amministrativi o patrimoniali) .

Conclusione:
L’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del tus non può trovare applicazione per le #categorie di quote che non attribuiscono il diritto di voto ma solo al trasferimento mortis causa delle categorie di quote di partecipazione che consentano ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Le quote prive dei diritti di voto saranno, quindi, interamente sottoposte all’imposta di successione senza alcuna esenzione.

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