Perimetro di Consolidamento

Marzo 22, 2022
Federico Cocchi

L’agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello n. 125 pubblicata in data 21 marzo 2022 ha offerto interessanti chiarimenti volti a meglio circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione del regime di consolidato fiscale nazionale.
Gli Uffici, richiamando quanto già avevano precisato con Circolare n. 40/E del 2016, ove era stato chiarito che la società consolidante – nel perimetro di consolidamento – deve rappresentare il soggetto passivo di più alto livello nella catena di controllo , hanno escluso la possibilità di una “fiscal unit” ove la società consolidante eserciti l’opzione di consolidamento con la propria società controllante.
Tale principio – aggiungiamo noi – trova applicazione anche con riferimento alla fattispecie del cd. consolidato “tra sorelle” ovvero orizzontale di cui all’art. 117 co. 2-bis, del TUIR che venne introdotto al fine di adeguare la disciplina della tassazione di gruppo alle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea contenute nella sentenza del 12 giugno 2014 resa nelle cause riunite C-39/13, C-40/13 e C-41/13. Il paragrafo 2.6 del Provvedimento 6 novembre 2015 dispone infatti che “la controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata in posizione di controllo (…)”.

Risposta AdE n.125 del 21.03.2022

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *