Start Up e Work for Equity

Novembre 12, 2021
Federico Cocchi
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Con la risposta ad interpello del 10 novembre 2021, n. 776 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione in una start up innovativa a fronte di servizi professionali prestati (il cosiddetto work for equity) non comporta la tassazione della prestazione sottostante.


Il work for equity risponde alla finalità di favorire lo sviluppo delle start up e delle Pmi innovative, consentendo la detassazione del reddito di lavoro dipendente o del reddito generato a fronte dell’apporto di opere e servizi resi alle stesse.


L'articolo 27, comma 1, del D.l. 179/2012 esclude da tassazione il compenso percepito da dipendenti, amministratori o collaboratori per mezzo di quote di partecipazione. Tali compensi non costituiscono, pertanto, reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né contributivi.


Sono parimenti esclusi da tassazione (comma 4) le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati. Anche in questo caso non vi è profilo reddituale per il prestatore, in deroga all'articolo 9 del Tuir.


È confermata, invece, la tassazione ordinaria come redditi diversi della plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle quote ricevute a fronte di tali prestazioni.


Le agevolazioni previste per le start up sono estese anche alle Pmi innovative ed agli incubatori certificati.
Viene, infine, chiarito che le prestazioni degli amministratori sono assimilabili a quelle di lavoro autonomo e, pertanto, rientrano nelle previsioni del comma 4 e non in quelle del comma 1 relative al lavoro dipendente e assimilato.


Non si applica, quindi, a tali compensi il vincolo di cedibilità previsto in questo caso che impedisce la cessione delle partecipazioni ricevute a soggetti connessi con la società emittente (la società stessa, le controllate, la controllante o le società collegate).


L’agenzia ricorda tuttavia che l'agevolazione si rivolge i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, ed esclude gli apporti generici e non specialistici. Solo a queste condizioni le partecipazioni ricevute non rileveranno ai fini reddituali.

 

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