START UP INNOVATIVE

Ottobre 5, 2021
Studio Cocchi & Associati

 AGEVOLAZIONI DEL DECRETO SOSTEGNI BIS 

Con l’approvazione del decreto Sostegni bis stanno per diventare effettive particolari agevolazioni per gli investimenti nel capitale delle Start Up. 

Il pacchetto delle agevolazioni è volto a favorire lo sviluppo di realtà innovative incentivando gli apporti di denaro fresco a titolo di capitale di rischio. 

Si rivolge alle persone fisiche che investiranno in Start Up o PMI innovative (ex art 25 c.2 DL 179/2012 e art. 4 DLgs 38/2015) e azzera la tassazione sulla vendita della partecipazione alla fine del periodo. 

I nuovi benefici si affiancano a quelli già esistenti relativi agli investimenti in veicoli societari con caratteristiche innovative ovvero: 

▪ la detrazione del 50% fino a un massimo di 100.000 euro (DL Rilancio 34/2020); 

▪ la detrazione del 30% fino ad un massimo di 1.000.000 euro. 

1° Regime premiale: detassazione plusvalenze 

Il decreto Sostegni bis introduce un primo regime premiale mediante la detassazione completa degli utili realizzati dalla cessione di partecipazioni in società innovative possedute da almeno un triennio. 

Si tratta di un’esenzione da imposte sui redditi per le plusvalenze realizzate dalla cessione di quote o azioni acquisite, a partire dal 2021 e sino a tutto il 2025, mediante sottoscrizione diretta del capitale sociale delle società. 

La detassazione opera sia che si tratti di partecipazioni qualificate che di partecipazioni non qualificate, alla sola condizione che siano state detenute per un periodo minimo (holding period) di almeno 3 anni. 

A tali cessioni non si applicherà, quindi, l’imposta sostitutiva ordinaria del 26% stabilita dall’art. 5 c.2 del DLgs 461/97. 

 2° Regime premiale: detassazione reinvestimenti 

È previsto, poi, un ulteriore regime premiale, sempre a vantaggio delle persone fisiche che reinvestano il ricavato della vendita di una partecipazione, anche priva dei requisiti di innovatività, in Start Up o PMI innovativa. 

L’eventuale plusvalenza realizzata sarà detassata nella misura in cui il ricavato della cessione venga re-investito entro 12 mesi. 

È importante sottolineare che entrambi gli interventi hanno ad oggetto partecipazioni acquisite mediante sottoscrizione diretta del capitale sociale, in fase di costituzione o di successivo aumento. 

Sono, cioè, escluse dai benefici le partecipazioni acquistate sul mercato da altri soggetti o che comunque non presuppongano l’apporto di liquidità nelle casse sociali. 

È altresì escluso dal beneficio il reinvestimento delle plusvalenze se effettuato in natura o con beni diversi dal denaro. 

Autorizzazione della Commissione Europea 

Nonostante il decreto Sostegni Bis sia già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la piena operatività delle norme agevolative è subordinata all’autorizzazione delle Commissione Europea per la verifica dei limiti imposti dalla comunità per gli aiuti di stato. 

 

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