Trust in funzione assicurativa "per il caso di morte": nuovi utilizzi per il passaggio generazionale

Maggio 19, 2021
Alessandra Cocchi

Pubblicato in NT+Diritto - Sole 24 Ore il 19 Maggio 2021

Di solito si pensa ad organizzare il passaggio generazionale nella seconda parte della vita, quando sono più chiari gli assetti dei discendenti.

Ma che fare per il caso di gravi eventi imprevisti quando si è nel pieno delle proprie attività? Il tema è delicato, perchè ci possono essere figli ancora piccoli e partecipazioni in attività produttive.

La quota di legittima obbligatoria anche per i figli minori. Non si possono lasciare al genitore superstite i beni spettanti ai figli ancora piccoli, perché vengano gestiti sino a che i figli non abbiano raggiunto età ritenuta idonea.

In caso di morte, i beni ereditati dai figli minori sono necessariamente gestiti dal giudice tutelare, anche se via l’altro genitore in vita.

Se vi sono partecipazione societarie, i riflessi sull’operatività della società possono essere rilevanti. Si pensi al caso di operazioni straordinarie in corso o progettate. Al cambio degli equilibri per la governance.

La posizione dei minori introduce una variabile nuova e, spesso, non prevedibile: le autorizzazioni del giudice tutelare. Con procedure e tempi non sempre compatibili con le necessità di realtà operative.

La questione si complica se i beni ereditari non sono facilmente divisibili. Si crea una comunione ereditaria. Difficile da gestire in caso di conflitti o diversità di veduta circa le decisioni da assumere. Nè può il de cuius lasciare nel testamento indicazioni vincolati circa la governance della comunione. Se poi alla comunione partecipano minori, c’è anche il tema sopra indicato della partecipazione del giudice tutelare alle decisioni.

In questi casi un trust testamentario in funzione “assicurativa” può essere una soluzione da considerare. Il trust viene istituito in vita, ma l’apporto di beni è previsto dal testamento. Naturalmente beneficiari del trust devono essere anche i legittimari, per non avere rischi di azioni di riduzione.

I vantaggi possono essere notevoli. Innanzitutto il trust si attiva solo in caso di morte. Se questa non si verificasse, il testamento potrà essere modificato, il trust rimarrà non operativo e il disponente potrà scegliere un assetto diverso per il passaggio generazionale.

Se invece si verificasse l’imprevisto, ovvero la morte del testatore-disponente, il trust diventerebbe pienamente operativo e permetterebbe di evitare la comunione ereditaria. I rapporti tra i beneficiari sarebbero gestiti dal trustee secondo le finalità indicate dal disponente-de cuius.

Nel caso di figli minori ci vorrà l’autorizzazione iniziale del giudice tutelare, ma poi il trustee gestirà i beni in trust senza interferenze del giudice. Al minore-beneficiario andranno le spettanze economiche dei beni in trust. Al raggiungimento dell’età prevista dal disponente-de cuius il discendente potrà ottenere la piena titolarità dei beni a lui spettanti.

 

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